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Il GEG si chiama ora GModG: cosa vale per la facciata dal 29 luglio 2026

Dal 29 luglio 2026 la legge tedesca sull’efficienza energetica degli edifici (finora GEG) si chiama Legge sulla modernizzazione degli edifici (Gebäudemodernisierungsgesetz, GModG). Non è solo un nuovo nome: i paragrafi sono stati rinumerati. Chi offre una ristrutturazione di facciata e cita ancora «§ 48 GEG» cita, da pochi giorni, una disposizione che con questo numero non esiste più.

Cosa è cambiato — e cosa no

Alla base c’è la legge di modifica del 23 luglio 2026, pubblicata il 28 luglio, con l’articolo 1 in vigore dal 29 luglio 2026. Giuridicamente è la stessa legge di prima — stessa data di emanazione, stesso numero di riferimento ufficiale —, solo rinominata e riorganizzata. Per la facciata sono rilevanti quattro spostamenti:

Prima Ora Contenuto
§ 46 GEG § 34 GModG Mantenimento della qualità energetica
§ 47 GEG § 35 GModG Adeguamento di un edificio esistente
§ 48 GEG § 36 GModG Requisiti in caso di intervento
§ 50 GEG § 38 GModG Bilancio complessivo anziché singolo elemento costruttivo

L’Allegato 7 continua a chiamarsi Allegato 7, ma porta ora il titolo «(zu § 36)» [relativo al § 36]. Il valore numerico per le pareti esterne resta invariato: U = 0,24 W/(m²·K) per gli edifici residenziali e per le zone di edifici non residenziali con una temperatura interna di progetto a partire da 19 °C. Per le zone tra 12 e 19 °C vale 0,35 W/(m²·K).

Quando il requisito scatta effettivamente

Non esiste alcun obbligo generale di isolare una facciata. Il § 36 GModG lega il requisito a un intervento comunque già effettuato: chi rinnova, sostituisce o installa per la prima volta un elemento costruttivo esterno deve, in quell’occasione, rispettare il valore dell’Allegato 7.

Per le imprese di pittura, il confine decisivo si trova nell’Allegato 7, numero 1b. Vi fanno scattare l’obbligo l’installazione di rivestimenti, tamponamenti, contropareti in muratura o strati isolanti sul lato esterno — e il rifacimento dell’intonaco esterno. Ne consegue una distinzione che è bene conoscere:

  • Scrostare l’intonaco e riapplicarlo fa scattare il requisito.
  • Una semplice riverniciatura non compare nell’elenco e non lo fa scattare.

A ciò si aggiunge la soglia di irrilevanza (de minimis) del § 36, frase 2: sono esclusi gli interventi che riguardano non più del 10 % della superficie complessiva del rispettivo gruppo di elementi costruttivi. Una singola parete del timpano può rientrarvi, una facciata completa no.

Cinque eccezioni che contano nella pratica

  • Anno di costruzione. Allegato 7, nota 2: per gli interventi ai sensi del numero 1b, il requisito decade se la parete esterna è stata costruita o rinnovata dopo il 31 dicembre 1983 nel rispetto delle disposizioni normative in materia di risparmio energetico.
  • Spessore di isolamento limitato. Nota 1: se lo spessore è limitato per motivi tecnici, il requisito si considera soddisfatto quando viene installato il massimo spessore isolante possibile. Non è però una scappatoia — la nota richiede comunque un valore di calcolo di λ = 0,035 W/(m·K) (0,045 per l’isolamento insufflato e per le materie prime rinnovabili).
  • Bilancio complessivo. § 38 comma 1: il requisito sul singolo elemento costruttivo si considera soddisfatto se l’edificio modificato, nel suo complesso, supera il fabbisogno di energia primaria annuo dell’edificio di riferimento al massimo del 40 %.
  • Rigore iniquo. § 102: esenzione su richiesta, in particolare se le spese non possono essere ammortizzate dai risparmi entro un termine ragionevole o non sono proporzionate al valore dell’immobile.
  • Tutela dei beni architettonici. § 105 per i beni monumentali tutelati e altre strutture edilizie di particolare pregio conservativo.

Da non confondere con il vero obbligo di adeguamento retroattivo. Il § 35 GModG obbliga indipendentemente da qualsiasi ristrutturazione — non però all’isolamento della facciata, bensì all’isolamento del solaio dell’ultimo piano riscaldato fino a U ≤ 0,24 W/(m²·K). Per gli edifici residenziali con al massimo due unità abitative, di cui il proprietario ne abitava una personalmente il 1° febbraio 2002, l’obbligo scatta solo due anni dopo un cambio di proprietà.

Gli incentivi richiedono più di quanto richieda la legge

Anche la normativa sugli incentivi è recente: la direttiva di incentivazione BEG Einzelmaßnahmen (interventi singoli, BEG EM) del 17 luglio 2026 è in vigore dal 21 luglio 2026 e resta valida fino alla fine del 2030. Per le domande presentate in precedenza continua a valere la versione precedente.

Il punto in cui falliscono la maggior parte dei preventivi è una doppia soglia:

Requisito Valore U parete esterna
Previsto dalla legge (Allegato 7 GModG) ≤ 0,24 W/(m²·K)
Ammissibile a incentivo (Technische Mindestanforderungen BEG EM — requisiti tecnici minimi) ≤ 0,20 W/(m²·K)

Chi rispetta solo la legge non riceve alcun incentivo. Lo stesso valore di 0,20 W/(m²·K) è peraltro richiesto anche dalla Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung (regolamento sugli interventi di riqualificazione energetica) per il bonus fiscale ai sensi del § 35c EStG (legge tedesca sull’imposta sul reddito). Per i beni monumentali tutelati la soglia di incentivo è 0,45, per l’isolamento interno dietro travature a vista (Fachwerk) è 0,65 W/(m²·K).

Quanto viene effettivamente erogato

L’aliquota base di incentivo per l’involucro edilizio è del 15 % delle spese ammissibili. Il bonus iSFP (piano di ristrutturazione individuale) di 5 punti percentuali è legato, nel 2026, a due nuove condizioni: un volume minimo di investimento ammissibile di 30.000 euro lordi, e si applica solo alla parte di spesa che supera il limite massimo previsto senza iSFP. L’intervento deve essere realizzato entro 15 anni dalla redazione del piano di ristrutturazione.

Limite massimo delle spese ammissibili, edifici residenziali senza iSFP con iSFP
prima unità abitativa 30.000 € 60.000 €
dalla 2ª alla 6ª unità abitativa, cad. 15.000 € 30.000 €
dalla 7ª unità abitativa in poi, cad. 8.000 € 15.000 €

Per una casa unifamiliare con piano di ristrutturazione, calcolando: il 15 % sui primi 30.000 euro sono 4.500 euro, il 20 % sui secondi 30.000 euro sono 6.000 euro — in totale al massimo 10.500 euro per l’involucro edilizio. Senza iSFP l’incentivo si ferma a 4.500 euro. Progettazione specialistica e assistenza tecnica ai lavori vengono finanziate separatamente al 50 %, con un tetto di 5.000 euro per case unifamiliari e bifamiliari.

Nella direttiva è previsto un bonus di ulteriori 5 punti percentuali per i cosiddetti Worst Performing Buildings, ma per gli interventi di isolamento si applica solo a partire dal primo trimestre 2027.

Cosa possono fatturare le imprese di pittura

Qui si trova il messaggio praticamente più importante, e viene regolarmente interpretato in modo troppo restrittivo. La scheda informativa KfW sugli interventi ammissibili elenca espressamente, tra i costi ammissibili per l’isolamento della parete esterna:

  • Lavori di pittura e intonacatura, compresi i lavori di stuccatura decorativa
  • Rivestimento di facciata, ad esempio in clinker
  • Scrostatura del vecchio intonaco
  • Ponteggio, davanzali, cassonetti degli avvolgibili, inverdimento della facciata

I lavori di pittura e intonacatura sono quindi ammissibili a incentivo per l’intero importo — tuttavia come intervento accessorio a un isolamento qualificante, non come intervento autonomo. Questa distinzione è decisiva per la domanda: la verniciatura abbinata alla facciata isolata è ammissibile, la verniciatura da sola no.

Due punti formali su cui falliscono le domande: il coinvolgimento di un esperto certificato in efficienza energetica (Energieeffizienz-Experte) è obbligatorio, e i requisiti tecnici minimi devono essere già soddisfatti al momento della presentazione della domanda — non solo al collaudo finale. Da fatture e documentazione devono risultare i valori energetici rilevanti, per i materiali isolanti quindi conducibilità termica e spessore del materiale.

Fonti

Tutti i paragrafi e i valori numerici provengono dal testo consolidato della Legge sulla modernizzazione degli edifici (GModG) nella versione in vigore dal 29 luglio 2026, nonché dalla direttiva di incentivazione BEG EM del 17 luglio 2026, compresi i relativi requisiti tecnici minimi, e dalla scheda informativa KfW versione 10.1 (07/2026).

Un’avvertenza sulla situazione delle fonti, attualmente rilevante nella pratica: al momento della pubblicazione di questo articolo, il portale ufficiale gesetze-im-internet.de riportava ancora la vecchia consolidazione del GEG, con la nota che le modifiche del 23 luglio 2026 non erano ancora state recepite. Anche i portali sugli incentivi e i contributi specialistici citano attualmente perlopiù la versione precedente. Chi verifica un dato dovrebbe controllare la data della versione.

Le aliquote di incentivo e i limiti massimi cambiano; quelli qui indicati riflettono lo stato del 3 agosto 2026. Per un progetto concreto fa fede la direttiva in vigore al momento della presentazione della domanda.